
Novità per i portacarichi: cosa dice il nuovo decreto del Ministero dei Trasporti
Nuove regole per portabagagli, portasci e portabiciclette: cosa cambia dal 21 gennaio 2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un nuovo decreto, registrato il 21 dicembre 2024 e in vigore dal 21 gennaio 2025, che stabilisce regole più chiare per l’installazione e l’uso di strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette sui veicoli.
Cosa prevede il decreto?
Il decreto si applica ai portabagagli, portasci e portabiciclette che si fissano sul gancio di traino e che potrebbero oscurare fari posteriori o targa. Essendo considerati “carico sporgente”, devono rispettare precise regole per garantire la sicurezza stradale.
Installazione e omologazione
Per poter utilizzare questi dispositivi:
- Devono essere omologati secondo il regolamento internazionale UNECE n. 26.
- Devono riportare un marchio di omologazione e includere istruzioni dettagliate per il corretto montaggio.
- Non è necessario aggiornare la carta di circolazione, ma bisogna rispettare peso massimo consentito per il gancio di traino e dimensioni del veicolo.
Dispositivi supplementari obbligatori
Se il portabagagli o portasci copre fari o targa, è obbligatorio che la struttura sia dotata di:
- Fari supplementari che replicano quelli del veicolo (indicatori di direzione, luci di posizione, ecc.).
- Un alloggiamento per la targa, conforme alle norme europee, per poter collocare una targa ripetitrice.
Questi dispositivi devono essere montati correttamente e perfettamente funzionanti, altrimenti si rischiano multe.
Regole per il carico
- La struttura non deve superare la larghezza del veicolo.
- Se il carico sporge, è obbligatorio segnalarlo con pannelli riflettenti, come previsto dal Codice della Strada.
- L’utente è responsabile di garantire il corretto montaggio e il funzionamento dei dispositivi supplementari.